Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Disposizioni generali.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Disposizioni integrative e transitorie
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie.
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Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
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Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.
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Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.
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Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del
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disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
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attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da